Quali requisiti statutari verificare per una società sportiva dilettantistica?

Requisiti statutari di una SSD: clausole da verificare, forma societaria, differenze testuali rispetto alle ASD e conseguenze per l’iscrizione al Registro.

Per una Società Sportiva Dilettantistica (SSD), la verifica dello statuto è un controllo da svolgere quando si costituisce la società, si esamina una versione da aggiornare oppure occorre capire se atto costitutivo, statuto e forma societaria sono coerenti. L’art. 7 del D.Lgs. 36/2021 richiede l’atto scritto con indicazione della sede legale e prevede nello statuto, tra l’altro, denominazione, oggetto sociale sportivo svolto in via stabile e principale, assenza di fini di lucro, rendiconti economico-finanziari con le modalità di approvazione e devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento.

Il controllo non consiste nel cercare una formula isolata: occorre confrontare le clausole con la forma societaria adottata e distinguere le previsioni rivolte alla SSD da quelle che l’art. 7 formula espressamente per l’associazione. Questa distinzione è rilevante anche prima di una richiesta di iscrizione al Registro, poiché la mancata conformità dello statuto ai criteri del comma 1 rende inammissibile la richiesta e, per gli enti già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio.

In sintesi

  • Riunisci la versione vigente dell’atto costitutivo e dello statuto, verificando che l’atto scritto indichi la sede legale.
  • Controlla che lo statuto riporti denominazione e oggetto sociale con il riferimento all’organizzazione e gestione, in via stabile e principale, di attività sportive dilettantistiche.
  • Individua le clausole su assenza di fini di lucro, rendiconti economico-finanziari e modalità della loro approvazione.
  • Per la SSD verifica l’obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.
  • Non trasferire automaticamente alla SSD le previsioni che l’art. 7 formula espressamente per l’associazione, come rappresentanza legale e modalità di scioglimento.
  • Confronta infine i documenti con la concreta forma societaria scelta: è il passaggio che consente di capire se occorre un approfondimento sulle clausole o sul loro coordinamento.

Da quale regola parte il controllo della SSD

L’art. 7 disciplina insieme società e associazioni sportive dilettantistiche, ma non rende identici i due controlli. Per una SSD, la regola operativa è leggere anzitutto le clausole statutarie espressamente rilevanti per le società e poi verificare la coerenza dell’atto costitutivo e dello statuto con la forma societaria adottata.

Questo passaggio evita due errori frequenti: trattare una SSD come una ASD oppure limitarsi a un modello societario ordinario senza verificare l’oggetto sportivo dilettantistico e le altre previsioni richieste dall’art. 7. Il documento da esaminare è il testo effettivamente adottato, non una formula ricostruita a memoria.

Atto costitutivo, sede e denominazione

Società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto, nel quale deve essere indicata la sede legale. Nello statuto deve essere espressamente prevista la denominazione. Per avviare il controllo, conviene individuare la versione dell’atto costitutivo e dello statuto effettivamente da confrontare, annotandone data e forma societaria: sono i dati minimi per evitare di esaminare un testo non pertinente.

Per una SSD è opportuno leggere insieme atto costitutivo e statuto. La fonte stabilisce infatti che le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile relative al contenuto dell’atto costitutivo, dello statuto e alla forma societaria adottata. Se denominazione, sede o forma societaria non risultano ricostruibili dai documenti disponibili, il confronto sulle altre clausole va svolto dopo avere chiarito quale testo sia vigente.

Le clausole statutarie della SSD da individuare

Il nucleo della verifica riguarda le clausole che definiscono identità e funzionamento della società. La denominazione deve essere presente. L’oggetto sociale deve contenere lo specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; l’art. 7 include formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Occorre poi individuare una previsione espressa sull’assenza di fini di lucro, richiamata dalla norma ai sensi dell’art. 8. Devono risultare anche l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità della loro approvazione da parte degli organi statutari. La verifica non si esaurisce nella presenza della parola “rendiconto”: il testo deve consentire di riconoscere sia l’obbligo di redazione sia le modalità di approvazione previste.

Infine, per società e associazioni, lo statuto deve prevedere l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Questa è la previsione da ricercare nella SSD sul patrimonio residuo; non va confusa con le modalità di scioglimento dell’associazione.

Forma societaria e disposizioni civilistiche

La SSD non segue automaticamente le regole interne proprie di un’associazione. L’art. 7 precisa che, per le società sportive che assumono forma societaria, si applicano le disposizioni del codice civile; la previsione sull’ordinamento interno ispirato a democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati, con elettività delle cariche sociali, contiene infatti una specifica salvezza per tali società.

La stessa norma dispone che le SSD siano disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e forma societaria adottata. Restano escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, salvo quanto previsto dall’art. 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento. In pratica, la forma societaria concreta è un dato necessario per decidere quali passaggi confrontare nel testo.

Le previsioni riferite testualmente all’associazione

L’art. 7, comma 1, lettera c), indica l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione. La stessa formulazione riferisce all’associazione, alla lettera g), le modalità di scioglimento. Queste due disposizioni non devono essere presentate come requisiti statutari espressi della SSD sulla base del solo estratto disponibile.

Nella verifica di una SSD, il punto operativo resta la coerenza tra atti sociali, forma societaria adottata e disciplina civilistica pertinente. Diversamente, per il patrimonio, l’art. 7 formula espressamente l’obbligo di devoluzione a fini sportivi in caso di scioglimento sia per le società sia per le associazioni sportive dilettantistiche.

Oggetto sociale e condizione dell’attività stabile e principale

La clausola sull’oggetto sociale non può limitarsi a un richiamo generico allo sport. Deve contenere lo specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Il controllo consiste nel confrontare il testo della clausola con tutti gli elementi indicati dalla disposizione, senza aggiungere attività o effetti non riportati dalla fonte.

L’art. 7 prevede un’eccezione circoscritta: il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto quando gli enti costituiti per le finalità dell’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 abbiano assunto la qualifica di enti del Terzo settore, anche come impresa sociale, e siano iscritti al RUNTS. Se questa condizione non risulta dai documenti disponibili, non va presunta nella lettura dello statuto della SSD.

Iscrizione al registro e conseguenza della non conformità

La verifica statutaria va svolta prima della domanda di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o durante la revisione di un testo già adottato. L’art. 7 stabilisce che, fermo quanto previsto per l’eccezione relativa agli enti del Terzo settore, la mancata conformità dello statuto ai criteri del comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro.

Per gli enti già iscritti, la stessa disposizione prevede la cancellazione d’ufficio. Per questo il controllo dovrebbe produrre un esito concreto: per ogni clausola, annotare se è presente, quale formulazione deve essere confrontata e se occorre valutarne la coerenza con la forma societaria.

Caso tipo: oggetto sociale generico e rendiconti incompleti

Scenario operativo. Una SSD dispone di atto costitutivo, statuto e indicazione della forma societaria. Nello statuto la denominazione è presente, l’oggetto sociale richiama genericamente attività sportive e la clausola sui rendiconti non indica le modalità di approvazione. Il caso è ipotetico e mostra un ordine di verifica, non descrive una società reale.

  1. Oggetto sociale: confrontare la clausola con il riferimento richiesto all’organizzazione e gestione, in via stabile e principale, di attività sportive dilettantistiche.
  2. Rendiconti: verificare separatamente obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari e modalità di approvazione da parte degli organi statutari.
  3. Patrimonio: controllare la presenza dell’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.
  4. Forma societaria: identificare la forma adottata e confrontare atto costitutivo e statuto con le disposizioni civilistiche pertinenti.

Il passaggio risolutivo è distinguere la clausola mancante o generica dalla regola applicabile. Per collegare lo statuto agli altri elementi della gestione può essere utile leggere come riconoscere gli errori nell’inquadramento fiscale di una società sportiva dilettantistica e, per preparare i documenti, cosa preparare prima di una verifica professionale per SSD.

Quando coinvolgere il commercialista per SSD

Quando coinvolgere lo studio. È utile farlo quando occorre decidere se una clausola statutaria è coerente con l’atto costitutivo e la forma societaria adottata, oppure quando non è chiaro quale versione dei documenti debba essere esaminata. Un confronto è particolarmente utile prima di una richiesta di iscrizione al Registro o quando si sta valutando un aggiornamento dello statuto.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, svolge una verifica fiscale e contabile della SSD mediante il confronto documentale tra statuto, atto costitutivo, forma societaria, rendiconti e documentazione disponibile, nel perimetro della consulenza per SSD. Il confronto può chiarire quali clausole richiedono un esame puntuale e quali dati occorre ricostruire prima di assumere una decisione.

Per una prima valutazione senza impegno, descrivi la situazione, l’urgenza, il tipo e la data dell’atto o dello statuto da verificare e l’elenco dei documenti disponibili, ad esempio atto costitutivo, statuto, indicazione della forma societaria e rendiconti. Le modalità di trasmissione degli eventuali documenti possono essere concordate dopo il contatto. Richiedi una verifica fiscale e contabile.

FAQ sui requisiti statutari della SSD

La rappresentanza legale è un requisito espresso dello statuto della SSD?

Nell’estratto dell’art. 7, l’attribuzione della rappresentanza legale è riferita testualmente all’associazione. Per una SSD, la verifica va mantenuta sul piano della coerenza con la forma societaria adottata e con le disposizioni del codice civile richiamate dalla norma.

Le modalità di scioglimento devono comparire nello statuto della SSD?

L’art. 7 formula le modalità di scioglimento con riferimento all’associazione. Per società e associazioni, invece, prevede espressamente l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Perché l’oggetto sociale richiede una verifica specifica?

Perché la norma richiede uno specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. Un richiamo generico all’attività sportiva non riproduce tutti gli elementi espressamente indicati dall’art. 7.

Fonti e riferimenti

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, art. 7 — Atto costitutivo e statuto, testo vigente consultato alla data del 22 ottobre 2026.

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